Descrizione
ORDINANZA
ART.1: durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2026, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto:---- di accendere fuochi; di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; di fumare, gettare sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera ovvero possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; di esercitare attività pirotecnica.
ART. 2: ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, entro il termine perentorio del 15 giugno 2025, di provvedere:-- al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, erbacce, rovi, rami e vegetazione secca in genere, di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; ad effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi agricoli ovvero di terreni incolti una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a mt. 10,00.
ART. 3: tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.
ART. 4: i proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00.
ART. 5: i concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.
ART. 6: chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.
ART. 7: possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l’area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell’attività pirotecnica ed in grado di controllare l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
Si prega di leggere e scaricare l'ordinanza allegata.